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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Con riferimento al testo del provvedimento in esame, si forniscono qui di seguito, per i singoli articoli, le necessarie precisazioni in ordine ai possibili effetti finanziari:

            articolo 1, comma 1: la norma prevede la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria, da realizzarsi nell'ambito delle consistenze complessive di organico del personale annualmente assegnate a livello regionale. La neutralità finanziaria è garantita dalla previsione normativa, la quale stabilisce che l'organizzazione del tempo pieno deve essere realizzata nei limiti della dotazione dell'organico di diritto, determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. Nessun maggior onere deriva, pertanto, a carico della finanza pubblica.

            articolo 1, comma 2: non determina alcun maggiore onere a carico del bilancio dello Stato;

            articolo 1, comma 3: circa l'ulteriore integrazione prevista, per complessivi euro 40,2 milioni, si fa presente che la somma è finalizzata ad adeguare i compensi già fissati per i componenti le commissioni degli esami di Stato, che sono ritenuti inadeguati ai relativi impegni.

        Ciò premesso si stima un aumento medio pro capite, al lordo degli oneri a carico dello Stato, così determinato:

  Numero presidenti     (a)             12.274
  Numero commissari interni statali     (b)             66.432
  Numero commissari esterni statali e no     (c)             36.822
  TOTALE COMPONENTI COMMISSIONI     (d) = (a)+(b)+(c)           115.528
  INTEGRAZIONE PREVISTA (milioni di euro)     (e)                   40,2
  AUMENTO MEDIO PRO CAPITE LORDO   STATO (euro)

    (f) = (e)/(d)

                347,96

            articolo 1, commi 4, 5, 6, 7 e 8: non determinano alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

            articolo 2: non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.